L’art. 27 dello Statuto consortile stabilisce che “Ogni Consorziato, purché in regola con i pagamenti, ha diritto a un numero di voti proporzionali all’entità del contributo nelle spese ordinarie” (comma 1), con la precisazione che “Il numero dei voti è computato sulla base dell’ultimo ruolo di contribuenza, anche in pendenza di eventuali reclami o ricorsi” (comma 2).
Pertanto, potranno partecipare alle votazioni sugli argomenti in discussione all’Assemblea Generale del 23 marzo solo i consorziati in regola con i pagamenti di tutte le quote consortili (ordinarie, suppletive e straordinarie).
Si rammenta, al riguardo, che l’art. 6, comma 1, dello Statuto consortile stabilisce che “Ciascun Consorziato e Utente ha l’obbligo di concorrere alle spese di realizzazione, manutenzione e sistemazione delle strade e dei servizi consortili, sia ordinari che straordinari”.
Il Consiglio di Amministrazione, al riguardo, ha predisposto un elenco dei consorziati morosi i quali, pur potendo partecipare alla discussione, saranno esclusi dalle votazioni.
Tuttavia, poiché sono sempre possibili errori e omissioni, il Consiglio di Amministrazione, anche al fine di evitare discussioni che potrebbero ostacolare il regolare svolgimento delle operazioni di registrazione dei partecipanti, e della successiva discussione assembleare, ha stabilito di consentire la partecipazione al voto dei consorziati che, sotto la propria personale responsabilità, dichiarino di essere in regola con i pagamenti.
Al riguardo, è stato pertanto predisposto un apposito modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dovrà essere consegnato al momento della registrazione. Unitamente alla dichiarazione, potrà essere presentata la documentazione probatoria della regolarità della propria posizione.
Si richiama l’attenzione dei consorziati sulle responsabilità in cui incorre il consorziato in caso di dichiarazioni non veritiere.
L’art. 76 (Norme penali) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.Lgs. n. 445/2000, stabilisce infatti che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia” (comma 1).
Si rammenta, a tale riguardo, che il Consorzio Stradale è un ente pubblico, per cui le dichiarazioni rese in Assemblea si considerano come fatte a un pubblico ufficiale (cfr. l’art. 76, comma 3, del medesimo decreto).
Si avverte, in ogni caso, che nei giorni immediatamente successivi all’Assemblea si procederà al controllo della veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive consegnate al momento della registrazione(art. 71 del decreto). Qualora venisse accertata tale non veridicità, si procederà all’esclusione, dal computo dei voti validi, delle relative schede di votazione (art. 75 del decreto), nonché alla denuncia all’Autorità giudiziaria delle persone che hanno reso le dichiarazioni mendaci.
Si avverte, altresì, che alcuni consorziati hanno comunicato al Consorzio Stradale l’impossibilità di procedere al pagamento, in tutto o in parte, di quanto dovuto, in conseguenza di errori intervenuti nei conteggi delle somme dovute, ovvero del mancato recapito delle comunicazioni recanti gli importi delle quote consortili.
Nei confronti di questi consorziati sono stati avviati dei procedimenti, volti a regolarizzare la loro posizione. Pertanto, non essendo loro imputabile il mancato pagamento di quanto dovuto, questi consorziati potranno partecipare alle votazioni.
Per ragioni organizzative, comunque, anche questi consorziati, per partecipare alle votazioni, dovranno compilare il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella parte ad essi dedicata.
Per informazioni sullo stato dei pagamenti:
telefono 366.7067108 e-mail [email protected]
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Diritto di voto – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
