INFORMATIVA IN MERITO ALLA DETRAIBILITA’ CONTRIBUTI CONSORTILI e RICHIESTA ATTESTAZIONI
Al fine di chiarire molti dubbi avanzati da alcuni Consorziati in merito alla possibilità di recuperare fiscalmente delle contribuzioni corrisposte al Consorzio, si forniscono, di seguito, alcune delucidazioni circa il trattamento fiscale delle stesse.
Il Consorzio Stradale Permanente di Marsia è un Consorzio Obbligatorio, costituito, come indicato nello Statuto, art. 1 (Denominazione), in base al disposto del “D.L. Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, convertito nella legge 13 aprile 1925 n. 473, della legge 12 febbraio 1958 n. 126, art. 14, e delle altre leggi speciali che regolano i Consorzi”.
Pertanto, dall’analisi di tali norme, deriva la riconducibilità dei Contributi Consortili, ordinari e straordinari, pagati al Consorzio Stradale di Marsia, tra i “Contributi a Consorzi Obbligatori deducibili” dal reddito annuale complessivo di cui all’art. 10, 1° comma, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86), che recita:
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione …..
Tale possibilità è stata poi confermata, a seguito dell’introduzione dell’IMU, dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 4.7.2013[1] che, tra l’altro, chiarisce “che la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi corrisposti a Consorzi obbligatori è possibile nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano tali contributi concorrono alla formazione del reddito complessivo.”
Al fine di poter usufruire della deducibilità del contributo obbligatorio corrisposto, ricorrendone le suddette condizioni, è necessario richiedere l’attestazione di pagamento e conservare per intero gli avvisi di pagamento o le cartelle di pagamento emesse dal Consorzio Stradale o da Equitalia e le quietanze relative ai versamenti effettuati. Le sole quietanze non sono sufficienti per documentare il diritto alla deduzione.
Si ricorda, inoltre, che la deduzione dei contributi consortili si esercita in relazione all’anno solare in cui sono avvenuti i relativi versamenti, indipendentemente dall’anno di competenza dei contributi versati.
Le attestazioni di pagamento per le finalità indicate possono essere richieste allo sportello di segreteria di Roma del Consorzio Stradale ai seguenti recapiti:
Studio G3 Consorzi Stradali Dott. Gennari, via Boezio n.92, Roma. Risponde dal lunedì al venerdì 9:00 – 15:00 ai numeri 06/68806964 fax 06/6869058 (fax automatico dopo le 15:00).