SULLE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Le ripetute campagne di disinformazione poste in essere dall’ Ex Consorzio di Marsia”, peraltro in violazione dell’inibitoria stabilita dal Tribunale di Roma con Sentenza n. 16929/2012, impongono un necessario chiarimento in ordine alla effettiva portata di alcune recenti Sentenze emesse dalla Commissione Tributaria de L’Aquila sui ricorsi presentati da alcuni Consorziati avverso le cartelle di pagamento relative a contributi consortili dovuti al Consorzio Stradale di Marsia.

Citando solo una delle tre Sentenze della C.T.P. emesse finora, lEx Consorzio spinge le sue comunicazioni e valutazioni, fuorvianti rispetto al reale contenuto delle Sentenze, sino al punto di affermare che “il Consorzio Stradale di Marsia non deve essere pagato!”

Ciò premesso, onde ristabilire la verità e fornire a tutti i Consorziati di questo Consorzio Stradale – si rende necessario evidenziare, prima di ogni cosa, che tutte le richiamate Sentenze (n. 660 – 661 e 669/2015) riaffermano che  il Consorzio Stradale di Marsia risulta infatti regolarmente costituito e dunque pienamente titolato a pretendere la corresponsione dei contributi consortili”.

In particolare, le Sentenze n. 660/15 e 661/15 (scaricabili ai link di fine pagina) riaffermano che il Consorzio Stradale di Marsia (obbligatorio), è un Ente Locale di natura pubblica … di cui fanno parte il Comune di Tagliacozzo ed i proprietari degli immobili ricompresi nel perimetro del Centro Turistico di Marsia, vincolati tutti alla partecipazione.

Soggiunge la C.T.P. di L’Aquila,  considerata la natura di ente pubblico rivestita dal Consorzio Stradale di Marsia, oggetto di sindacato giurisdizionale, nel caso di specie, può essere esclusivamente la concreta ricorrenza dei presupposti d’imposta e non le modalità con cui l’amministrazione procede alla riscossione del tributo.

Sul punto, la Commissione Tributaria chiarisce ulteriormente che la competenza del Consorzio Stradale ben può estendersi anche ad attività strumentali ed accessorie (pubblica illuminazione, sgombero neve, smaltimento acque piovane, rete fognaria, etc.) rispetto a quella di gestione del patrimonio stradale in senso stretto; precisando, infine, che le modalità di riscossione son rimesse alla discrezionalità del Consorzio Stradale, quale ente impositore, e non sono sindacabili dal giudice tributario.

In definitiva, è da evidenziare come sulla base di tale assunto – “ben differente” dalle valutazioni richiamate in premessa – che la C.T.P. di L’Aquila ha respinto totalmente i ricorsi e condannato i ricorrenti a rifondere le spese di giudizio al Consorzio Stradale di Marsia così come alla stessa Equitalia S.p.A. –

Tuttavia, per completezza, va precisato che con altra Sentenza (n. 669 pubblicata lo stesso 16 dicembre 2015), la stessa Commissione Tributaria ha invece accolto un analogo ricorso, peraltro evidenziando, prima di ogni cosa, che …   ”il ricorso è fondato solo limitatamente all’aspetto procedurale”.

Per quanto riguarda, invece, il merito della pretesa contributiva, tale Sentenza (impropriamente richiamata e posta a fondamento di non credibili valutazioni) conferma a chiare note che il Consorzio Stradale di Marsia risulta infatti regolarmente costituito e dunque pienamente titolato a pretendere la corresponsione dei contributi consortili, sia pure non mediante iscrizione a ruolo.

In definitiva, fatto salvo ogni opportuno approfondimento sugli aspetti procedurali, dalle recenti Sentenze della Commissione Tributaria (tutte) può semplicemente desumersi il consolidamento e pieno riconoscimento delle ragioni portate dal Consorzio Stradale di Marsia, quelle che si reclamano da anni!

Veramente, più di questo e meglio di così … non sarebbe possibile !

 

Sulla campagna di disinformazione dell’ Ex Consorzio di Marsia” non si ritiene di dover qui ulteriormente soffermarsi, se non per richiamarne, ancora una volta, la pretestuosità e mancanza di fondamento, a fronte di una totale carenza di legittimazione dello stesso, come chiaramente risulta da:

 

  • Sentenza del Tribunale di Roma n. 16929/2009, con la quale è stato riconosciuto l’intervenuto scioglimento del “Consorzio di Marsia”, sin dal 2009, e si è imposta, di conseguenza, una specifica misura cautelare inibitoria nei confronti dei suoi amministratori;
  • Sentenza n. 295/2012, con la quale il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso dell’Ex Consorzio ed ha riconosciuto la piena legittimità della costituzione del Consorzio Stradale di Marsia, chiarendo che … “La conflittualità che si è innescata intorno all’insediamento non rivela d’altra parte alcun elemento a sostegno della censura di sviamento, essendo anzi l’intervento pubblico finalizzato ad assicurare l’espletamento dei servizi essenziali a beneficio del comprensorio”.
  • Sentenza n. 3861/15, con la quale la Corte d’Appello di Roma (Relatore Dr.ssa Loasses) ha stabilito che il Consorzio di Marsia non è legittimato a fornire i servizi necessari sul territorio di Marsia e non ha diritto a percepire il pagamento di alcunché. Nello stesso senso altre due recenti Sentenze della stessa Corte d’Appello di Roma pubblicate nel dicembre 2015;
  • da ultimo, la Sentenza n. 810/15 con la quale il Tribunale di Avezzano, in forza della inibitoria stabilita dal Tribunale di Roma nei confronti degli amministratori dell’Ex Consorzio, ne ha riaffermato la natura condannatoria e l’immediata esecutività, precisando che gli amministratori medesimi neanche possono procedere alla semplice nomina di un nuovo procuratore in un giudizio già in essere.

 

Orbene, in tale contesto, succintamente richiamato, il Consorzio Stradale di Marsia non può e non vuole porsi su di un piano di “competizione informativa” nei confronti dell’Ex Consorzio di Marsia, da tempo giuridicamente cessato (Sentenza n. 16929/12) e da ancor più lungo tempo non operativo sul territorio di Marsia.

Nell’ambito delle sue competenze istituzionali, proseguirà il Consorzio Stradale ad assicurare la cura del territorio come previsto dal suo statuto, sia pur con le difficoltà provenienti da una situazione complessa storicamente eredita.

In tale prospettiva, confortato anche dalle conferme provenienti dalla decisione della Commissione Tributaria di L’Aquila, darà corso agli adempimenti necessari in tema di riscossione dei contributi consortili, sin d’ora confermando che tutti i contributi riscossi, comprese le c.d morosità, andranno ad esclusivo beneficio del territorio di Marsia, secondo le indicazioni e le decisioni dell’Assemblea Generale dei Consorziati.

660-15

661-15